Vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati, il nuovo trend in cerca di normative

Vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati: il fenomeno

Partendo dalla definizione di vino come “bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione di uve di Vitis vinifera europea”, la questione dei vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati si fa delicata. In realtà le bevande a base di vino senza o con basso contenuto alcolico, che per in Italia guardiamo con estremo scetticismo, per la Germania, la Spagna e soprattutto l’America, non lo sono affatto.

Secondo una recente indagine di Iwsr, società che produce le analisi più quotate e complete nel mercato delle bevande, il maggiore interesse sembra essere legato ai prodotti parzialmente dealcolizzati, il cui tasso di incremento previsto per i prossimi anni è del 20%, rispetto a quello dei dealcolizzati che sale comunque dell’8%.

La mancanza di normative e di una denominazione

Un dei temi più dibattuti è sempre stato quello in merito alla denominazione. Dato che nei regolamenti in vigore riguardo la produzione di vino si prevede un contenuto in alcol non inferiore al 9% V/V, i prodotti senza o con contenuti di alcol inferiori non sarebbero potuti rientrare nella categoria. Allo stesso tempo non esiste una categoria che li comprende. 

parliamo però di bevande già esistenti sul mercato internazionale, senza un nome e precise regole riguardo agli aspetti tecnici, l’uso di additivi o l’etichettatura, una zona d’ombra che richiedeva di essere illuminata, per dare la dovuta trasparenza ai consumatori. La questione riguardava una decisione netta: definirli vino o farli rientrare nella categoria delle bevande a base di vino? 

vini dealcolizzati

La decisione europea riguardo la denominazione

Con il regolamento 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio europeo relativo all’Organizzazione comune di mercato per la Pac 2023-2027, che entrerà in vigore il 1 dicembre 2023, i prodotti ottenuti da dealcolazione sono stati inseriti nella legislazione vitivinicola e per essi sono state create le due designazioni:

  • Vini dealcolizzati, caratterizzati da un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5% vol.
  • Vini parzialmente dealcolizzati, quelli con un titolo alcolometrico effettivo compreso tra 0,5 % vol. e la gradazione minima prevista per legge per la categoria del prodotto vitivinicolo sottoposto al processo di dealcolizzazione, totale o parziale.

I vini dealcolizzati non possono essere designati con una denominazione di origine protetta, al contrario dei vini parzialmente dealcolizzati. Qualora un vino parzialmente dealcolizzato sia prodotto a partire da un vino a DOP o a IGP, per poter mantenere la relativa denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, il relativo disciplinare di produzione deve prevederne la corrispondente tipologia, la descrizione delle caratteristiche chimico fisiche e organolettiche, oltre alle pratiche enologiche autorizzate per il processo di dealcolizzazione parziale. In altre parole, per poter produrre e commercializzare un vino a DOP o a IGP parzialmente dealcolizzato è necessario, prima, modificare il relativo disciplinare di produzione.

La scelta presa a livello europeo è stata di estrema trasparenza, cioè di chiamare questi prodotti esattamente per quello che sono: vini cioè che sono stati sottoposti a un trattamento per la rimozione totale o parziale dell’alcol, con le tecniche fisiche già ammesse dall’Oiv.

vini dealcolizzati

Nuovi chiarimenti in merito ai vini dealcolizzti e parzialmente dealcolizzati

Dopo questo primo nodo sciolto, la Commissione europea, con la nota ARES (2022)5113606 del 13 luglio 2022, ha fornito alcuni primi chiarimenti in materia di vini dealcolizzati e vini parzialmente dealcolizzati.

  •  non è consentita la dealcolizzazione nel caso di prodotti che abbiano subìto un arricchimento. In altre parole, la pratica della dealcolizzazione e quella di arricchimento sono mutualmente incompatibili
  •  non è ammesso né il taglio né la miscelazione tra un “vino” e un “vino parzialmente dealcolizzato” o un “vino dealcolizzato”, se si vuole denominare il prodotto che ne risulta come “vino” o “vino parzialmente dealcolizzato”; viceversa, le citate operazioni sono ammesse se non si intende utilizzare le denominazioni riservate ai prodotti vitivinicoli
  •  le indicazioni della varietà e dell’annata sono consentite anche nel caso dei prodotti dealcolizzati, a patto che siano caratteristiche del vino base
  •  non sono ammesse denominazioni di vendita alternative/integrative, quali, a mero titolo d’esempio, “vino senza alcol” e similari

La Commissione ha altresì anticipato che nei prossimi mesi avvierà una discussione più approfondita con gli Stati membri su taluni aspetti che meritano di essere ulteriormente chiariti, quali la possibilità di produrre un vino spumante a ridotta gradazione alcolica tramite la seconda fermentazione di un vino base dealcolizzato.

Related Posts

Ultimi Articoli