REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione specializzata in materia di impresa
riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di
dott. Guido Santoro – presidente rel. –
dott. Caterina Passarelli – consigliere –
dott. Alessandro Rizzieri – consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
BELLUSSI SPUMANTE S.R.L. 01601620261
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in causa dall’avv. MARANGONI ELENA e dall’avv. CASUCCI GIOVANNI FRANCESCO; con domicilio eletto: Indirizzo Telematico;
– parte attrice in riassunzione –
Contro
AZIENDA AGRICOLA BELLUSSI AGOSTINO & LAMBERTO S.S. (P. IVA. 00342630266)
con sede in Vazzola (TV), Frazione di Tezze di Piave, Borgo Bellussi n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, Lamberto Bellussi, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Bonotto del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M. Bonotto, sito in Conegliano (TV), Corte delle Rose n. 36;
– parte convenuta in riassunzione –
e contro
LINDA JACCHEO
non costituitasi in giudizio;
– parte convenuta in riassunzione contumace –
Avente a oggetto: Brevetto (invenzione e modello) – Marchio: Altre ipotesi – rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 839/2009 della corte d’appello di Venezia.- (omissis)
P.Q.M.
definitivamente decidendo in sede di rinvio, così provvede:
accerta che la fabbricazione, la commercializzazione e la pubblicizzazione di vini in bottiglia con il segno “Bellussi” in funzione di marchio nell’etichettatura da parte della Azienda Agricola Bellussi Agostino e Lamberto s.s. costituiscono violazioni del diritto di esclusiva di Bellussi Spumanti s.r.l. relativi al marchio italiano “BELLUSSI” n. 425710 registrato il 24-3-1983 rinnovato in data 11-3-2003 con la domanda n. VE 2003 C 61 e al marchio internazionale n. 538355 del 27-6-1989 nonché atti di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., con conseguente inibisce alla predetta Azienda Agricola Bellussi di usare la parola “BELLUSSI” come marchio di prodotto e dispone che la stessa provveda al ritiro dal mercato dei prodotti recanti il segno “BELLUSSI” usato come marchio e di qualsiasi altro materiale pubblicitario recante tale segno usato come marchio nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza;
fissa una penale di € 1.000,00 per ogni inosservanza o violazione delle disposizioni di cui innanzi da parte dell’Azienda Agricola Bellussi s.s. dopo la notificazione della presente sentenza delle disposizioni contenute nel presente dispositivo, nonché di € 100,00 per ogni bottiglia con l’etichettatura portante il nome Bellussi usato come marchio rinvenuta successivamente alla notifica dellapresente sentenza;
ordina, la pubblicazione a cura dell’Azienda Agricola Bellussi Agostino e Lamberto s.s. del dispositivo della presente sentenza, per una volta e con caratteri doppi del normale, sui quotidiani “Il Gazzettino” e “Il Corriere della Sera”, nonché sulla rivista “I Grandi Vini” entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, con espressa autorizzazione –in mancanza di adempimento da parte dell’Azienda Agricola Bellussi Agostino e Lamberto s.s.- all’attrice in riassunzione a provvedervi direttamente, con diritto alla
ripetizione di quanto pagato dietro presentazione della relativa fattura;
respinge le domande dirette alla condanna delle parti convenute in riassunzione al risarcimento dei danni conseguenti all’accertata contraffazione e concorrenza sleale.
dichiara tenuta e condanna Azienda Agricola Bellussi Lamberto e Agostino s.s., in persona del legale rappresentante, a rifondere a Bellussi Spumanti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali da questa sostenute e che liquida:
– quanto al primo e al secondo grado di giudizio nella misura liquidata per l’intero dalla sentenza n. 839/09 della corte d’appello di Venezia
– quanto al giudizio di cassazione in € 6.271,00 per compenso, € 568,96 per esborsi;
– quanto al giudizio di rinvio in € 11.576 per compenso, € 1.586,00 per esborsi.
dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dell’art. 122, co. 8, c.p.i.
Venezia, 19 novembre 2019.
Il Presidente est. Guido Santoro