Sentenza n. 5652/2019 pubbl. il 18/12/2019 RG n. 2410/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione specializzata in materia di impresa

riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di
dott. Guido Santoro – presidente rel. –
dott. Caterina Passarelli – consigliere –
dott. Alessandro Rizzieri – consigliere –
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da
BELLUSSI SPUMANTE S.R.L. 01601620261
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in causa dall’avv. MARANGONI ELENA e dall’avv. CASUCCI GIOVANNI FRANCESCO; con domicilio eletto: Indirizzo Telematico;
– parte attrice in riassunzione –

Contro

AZIENDA AGRICOLA BELLUSSI AGOSTINO & LAMBERTO S.S. (P. IVA. 00342630266)
con sede in Vazzola (TV), Frazione di Tezze di Piave, Borgo Bellussi n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, Lamberto Bellussi, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Bonotto del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M. Bonotto, sito in Conegliano (TV), Corte delle Rose n. 36;

– parte convenuta in riassunzione –

e contro

LINDA JACCHEO
non costituitasi in giudizio;

– parte convenuta in riassunzione contumace –

Avente a oggetto: Brevetto (invenzione e modello) – Marchio: Altre ipotesi – rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 839/2009 della corte d’appello di Venezia.- (omissis)

P.Q.M.

definitivamente decidendo in sede di rinvio, così provvede:
accerta che la fabbricazione, la commercializzazione e la pubblicizzazione di vini in bottiglia con il segno “Bellussi” in funzione di marchio nell’etichettatura da parte della Azienda Agricola Bellussi Agostino e Lamberto s.s. costituiscono violazioni del diritto di esclusiva di Bellussi Spumanti s.r.l. relativi al marchio italiano “BELLUSSI” n. 425710 registrato il 24-3-1983 rinnovato in data 11-3-2003 con la domanda n. VE 2003 C 61 e al marchio internazionale n. 538355 del 27-6-1989 nonché atti di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., con conseguente inibisce alla predetta Azienda Agricola Bellussi di usare la parola “BELLUSSI” come marchio di prodotto e dispone che la stessa provveda al ritiro dal mercato dei prodotti recanti il segno “BELLUSSI” usato come marchio e di qualsiasi altro materiale pubblicitario recante tale segno usato come marchio nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza;

fissa una penale di € 1.000,00 per ogni inosservanza o violazione delle disposizioni di cui innanzi da parte dell’Azienda Agricola Bellussi s.s. dopo la notificazione della presente sentenza delle disposizioni contenute nel presente dispositivo, nonché di € 100,00 per ogni bottiglia con l’etichettatura portante il nome Bellussi usato come marchio rinvenuta successivamente alla notifica dellapresente sentenza;
ordina, la pubblicazione a cura dell’Azienda Agricola Bellussi Agostino e Lamberto s.s. del dispositivo della presente sentenza, per una volta e con caratteri doppi del normale, sui quotidiani “Il Gazzettino” e “Il Corriere della Sera”, nonché sulla rivista “I Grandi Vini” entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, con espressa autorizzazione –in mancanza di adempimento da parte dell’Azienda Agricola Bellussi Agostino e Lamberto s.s.- all’attrice in riassunzione a provvedervi direttamente, con diritto alla
ripetizione di quanto pagato dietro presentazione della relativa fattura;
respinge le domande dirette alla condanna delle parti convenute in riassunzione al risarcimento dei danni conseguenti all’accertata contraffazione e concorrenza sleale.
dichiara tenuta e condanna Azienda Agricola Bellussi Lamberto e Agostino s.s., in persona del legale rappresentante, a rifondere a Bellussi Spumanti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali da questa sostenute e che liquida:
– quanto al primo e al secondo grado di giudizio nella misura liquidata per l’intero dalla sentenza n. 839/09 della corte d’appello di Venezia
– quanto al giudizio di cassazione in € 6.271,00 per compenso, € 568,96 per esborsi;
– quanto al giudizio di rinvio in € 11.576 per compenso, € 1.586,00 per esborsi.
dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dell’art. 122, co. 8, c.p.i.
Venezia, 19 novembre 2019.

Il Presidente est. Guido Santoro

Related Posts

Ultimi Articoli