Champagne e Prosecco: Corte UE vieta nomi truffa

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea che si è pronunciata contro l’utilizzo di termini storpiati o grafiche delle etichette da parte dei produttori che possono ingannare i consumatori.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata con una sentenza storica soprattutto per il made in Italy. Dal momento che l’Italia è leader europeo nelle denominazioni di origine con 316 Dop, Igp e Stg che sviluppano un valore della produzione di 16,9 miliardi di euro e un export da 9,5 miliardi di euro con il contributo di oltre 180.000 operatori”.

“Un patrimonio sotto attacco del falso made in Italy che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette. Che si richiamano all’Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale”, ha sottolineato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

champagne
champagne

Il ricorso del Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC).

Il caso è nato dal ricorso del Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC). Si tratta di un organismo per la tutela degli interessi dei produttori di champagne, contro una catena di bar spagnoli che usa il nome “Champanillo”. (che in lingua spagnola significa «piccolo champagne»).

Questo accade per promuovere i locali, con un supporto grafico raffigurante due coppe riempite di una bevanda spumante. La diatriba è finita dalla magistratura iberica fino alla Corte UE di giustizia. Quest’ultima è stata chiamata a chiarire se secondo il diritto dell’Unione in materia di protezione dei prodotti Dop è possibile usare un termine nel commercio per designare non già prodotti ma servizi.

Vino Contraffazione Etichette
Vino Contraffazione Etichette

I giudici Ue hanno così ricordato che il regolamento comunitario protegge le Dop da condotte relative sia a prodotti che a servizi.

E il criterio determinante per accertare la presenza di una evocazione illegittima. E’ giusto accertare se il consumatore, è in grado di riconoscere la merce protetta dalla Dop, come nel caso dello Champagne.

Inoltre secondo la Corte Ue, non è necessario che il prodotto protetto dalla denominazione e il prodotto contestati siano identici o simili. Questo poiché l’esistenza del nesso tra il falso e l’autentico può derivare anche dall’affinità fonetica e visiva.

“Dunque se è illegittimo usare un nome o un segno che evocano, anche storpiandolo, un prodotto a denominazione di origine. La sentenza della Corte può essere applicata anche alle tante imitazioni di Dop italiane. Come per esempio a partire dal vino Prosecco, vittima negli ultimi anni di un fiorente mercato del tarocco. Si parla di prodotti realizzati proprio richiamandone il nome per assonanza “. ha concluso Coldiretti.

Related Posts

Ultimi Articoli