Iva e liquidazioni periodiche

Ecco cosa cambia con il nuovo modello

Novità per quanto riguarda la liquidazione periodica dell’ IVA. Sono le “operazioni straordinarie” ad esserne investite, in particolare le fusioni, scissioni, cessioni aziendali e altro, per regolarizzare la posizione fiscale del soggetto che si è estinto in favore di un nuovo soggetto giuridico e fiscale.

Alla novità in questione si aggiunge la necessità di compilare la casella in corrispondenza del sistema scelto per la determinazione dell’acconto Iva: “1” = metodo storico; “2” = metodo previsionale; “3” = metodo analitico-effettivo; “4” = metodi speciali per soggetti operanti in settore specifici (telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, ecc.). Eventuali errori od omissioni potranno essere corretti inviando una nuova comunicazione sostitutiva della precedente, tassativamente prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Con il termine tassativo, l’errore od omissione richiedono anche la rettifica della dichiarazione IVA trasmessa. Novità (e righe del modello) specifiche per le imprese agricole in regime speciale Iva e per le attività agrituristiche in regime forfettario.

Di grande importanza è la corretta compilazione del modello in caso di passaggio di regime IVA, dallo speciale agricolo al regime ordinario, riportando nel VP5, l’eventuale imposta a credito derivante dalle rettifiche a favore, ad esempio, per i beni mobili ed immobili per i quali non è trascorso l’intero periodo di rettifica (5 anni per i primi, 10 per i secondi).

 

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