Etichette alimentari: cosa cambia con le nuove regole

Tutte le novità del nuovo Regolamento Europeo.

etichettaturaDal 13 dicembre sono entrate in vigore le disposizioni del Regolamento Europeo 1169/2011 che prevede la fornitura obbligatoria in etichetta di ulteriori informazioni ai consumatori per quanto riguarda gli alimenti (vino incluso). I nuovi obblighi in particolare guardano agli allergeni, i valori nutrizionali e la tracciabilità, al fine di migliorare il livello di informazione e protezione del consumatore europeo. Prodotti e produttori dovranno adeguarsi alle prescrizioni.

Campo di applicazione
Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. Si applica a tutto il comparto fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione europea (UE) per particolari alimenti.

Requisiti
Né l’etichettatura, né la presentazione dei prodotti alimentari, né la pubblicità di tali prodotti deve:
indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti;
attribuire a un prodotto alimentare la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana (fatta eccezione per le acque naturali minerali e gli alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, per i quali esistono disposizioni specifiche).

Le indicazioni obbligatorie devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. L’altezza «x» dei caratteri deve essere di almeno 1,2 mm (salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni).

Le indicazioni obbligatorie riguardano:

la denominazione;
l’elenco degli ingredienti;
le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.);
la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
la quantità netta dell’alimento;
il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;etichette11
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore;
il paese d’origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore;
le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
una dichiarazione nutrizionale.

Le indicazioni obbligatorie riguardanti la denominazione, la quantità netta e il titolo alcolometrico volumico effettivo appaiono nello stesso campo visivo. Le informazioni obbligatorie appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori ed eventualmente in più lingue.

Quindi anche per l’olio sarà obbligatoria la dicitura sulla provenienza, per dirne una. Per il vino invece non sembrano esserci differenze sostanziali, anche se qualcosa comunque si muove. Non saremo tenuti a segnalare tutti gli ingredienti, nè tanto meno la tabella nutrizionale in etichetta, ma solo gli eventuali allergeni. Inoltre l’etichetta dovrà anche in questo caso essere di assoluta leggibilità: le indicazioni obbligatorie devono infatti essere stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari o superiore a 1,2 mm (o in dimensioni diverse a seconda della grandezza dell’imballaggio). In generale, si legge: “La Commissione dovrebbe inoltre proporre,se del caso, requisiti specifici riguardanti le bevande
alcoliche nel contesto del presente regolamento”.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Il testo completo del regolamento: eur-lex.europa.eu

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